Art. 1 Finalità.
1. La Regione, in armonia con l' art. 4 dello Statuto e in attuazione degli
obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove
la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo
sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i
Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo,
Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà
di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto,
Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi
decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno
assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a sostenere le
attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.
Art. 2 Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.
1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui
all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale,
da approvarsi a norma dell' art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990,
n. 40 .
2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione
della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art. 6.
Art. 3 Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.
1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta
regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali,
alla società Veneto Innovazione S.p.A., a consorzi e società
consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche
con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri
servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione,
ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali
nei seguenti ambiti:
a) sistemi di telecomunicazione;
b) tutela dell'ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
d) innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto.
2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione
e/o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo
nonchè sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative
nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro
servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo
superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli
previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento
della spesa ammessa.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle
domande nonchè per l'erogazione dei contributi.
5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale
entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di
cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.
Art. 4 (1) Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione.
1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali
20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è
autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e
società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per
iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.
2. Per l'attuazione di iniziative previste all' art. 2 della legge regionale
28 dicembre 1992, n. 29 , localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art.
1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi
a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia
di Venezia.
3. Per le finalità e con le modalità previste dall' art. 19
della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è
autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti
commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori
operanti nel territorio del Veneto orientale.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi,
cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con
sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel
settore del Credito turistico.
Art. 4 bis - Interventi di formazione.
1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante
contributi in favore delle università venete e di altre università
con esse convenzionate per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto
orientale di attività didattiche e formative idonee a promuovere
l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta
di lavoro. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione
di apposita domanda da parte del Rettore dell'Università; le domande
devono essere adeguatamente documentate e corredate dalla descrizione degli
interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione
degli interventi finanziati, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare
una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.
Art. 5 Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.
1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco
di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale
24 novembre 1987, n. 56 , la Giunta regionale è autorizzata a erogare
un contributo di lire 300 milioni.
Art. 6 Decentramento amministrativo.
1. Il territorio di cui al comma 2 dell' art. 1 è individuato quale
ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno
1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.
3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le
iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia
di Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio
di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci
fra i comuni dell'area di cui al comma 1.
5. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale
di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione
di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economicosociale;
d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato,
della Regione, della Provincia di Venezia, nonchè di altri enti pubblici
anche economici.
6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla Conferenza
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione,
in difetto il parere medesimo si intende positivo.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente
per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.
Art. 7 Programma degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla
base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio
stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art.
3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 6, comma 7.
2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 5.200 milioni derivante dall'applicazione della presente
legge per l'anno 1993 si fa fronte mediante:
a) utilizzo della somma di lire 4 miliardi, ai sensi dell' art. 19, quinto
comma della vigente legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata
dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 della partita n. 17 del fondo
globale spese d'investimento capitolo 80230 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992;
b) utilizzo della somma di lire 1 miliardo, per competenza e per cassa,
iscritta nella partita n. 9 del medesimo capitolo 80230 fondo globale spese
d'investimento del bilancio per l'anno 1993;
c) utilizzo dell'importo di lire 200 milioni, per competenza e per cassa
iscritto al capitolo 3424 dello stato di previsione della spesa del bilancio
di previsione per l'anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per
l'anno 1993 è istituito il capitolo 20006 "Interventi per lo
sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale" con lo stanziamento
di lire 5.200 milioni per competenza e per cassa. La copertura dello stanziamento
di cassa per l'importo di lire 4.000 milioni è assicurata mediante
utilizzo di pari importo dello stanziamento di cassa iscritto al capitolo
80030 "Fondo di riserva di cassa" del medesimo stato di previsione
del bilancio per l'anno 1993.
3. Per gli esercizi successivi al 1993 lo stanziamento del capitolo 20006
denominato "Interventi per lo sviluppo economico e sociale del Veneto
Orientale", verrà determinato ai sensi dell' art. 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale
7 settembre 1982, n. 43 .
Art. 9 Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Ultimo aggiornamento: 27 dicembre 2007