L’Atto costitutivo dell’Associazione è del 31 gennaio 1995. Lo Statuto vigente è stato approvato dall’Assemblea degli Associati del 21 dicembre 2001.
STATUTO ASSOCIATIVO DELL'ASSOCIAZIONE
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE
Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione "Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale",
denominata anche, brevemente, GAL Venezia Orientale. L'Associazione durerà
sino al 31.12.2020, termine prorogabile per volontà espressa dell'Assemblea,
ai sensi dell'art. 9.
Il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art.
12 del codice civile potrà essere richiesto all'autorità
competente dal legale rappresentante dell'associazione previa deliberazione
del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 - Sede dell'Associazione
L'Associazione ha sede in Portogruaro (VE), Piazza della Repubblica n. 1.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro. Nel quadro di un approccio globale
e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione intende realizzare
o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni
aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare
uno sviluppo durevole ed equilibrato del Veneto Orientale, inteso quale
zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo
fondato sulla dinamizzazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze
endogene economiche sociali e culturali.
L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con
gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.
Essa opererà in particolare nei seguenti ambiti:
costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite
l'effettuazione di un'adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale
precisare le strategie di crescita, sia attraverso offerta di assistenza
agli operatori locali per la definizione delle linee direttrici a livello
aziendale.
Definizione e supporto alla realizzazione di piani d'azione e di investimento
a livello locale, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale
ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo,
la trasferibilità; realizzazione e supporto alla concezione e commercializzazione
di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione
con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri
stati membri dell'U.E..
Sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante
lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla
formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).
Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano,
a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali
l'Associazione è chiamata ad intervenire:
Recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi
gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili.
Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione
in ambiente rurale.
Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi.
Creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale.
Sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo
e alle proprie capacità di iniziativa.
Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale
come fattore di identità locale e di attrazione turistica.
Messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione.
Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, l'Associazione potrà
svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori
della realtà locale, quali:
Assistenza tecnica allo sviluppo rurale;
Formazione professionale e aiuti all'assunzione;
Turismo rurale;
Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria locale e all'artigianato,
sviluppo di servizi in loco alle imprese;
Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli,
della pesca, salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità,
migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione;
Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita.
L'Associazione potrà altresì intraprendere tutte le attività
previste dal Progetto Leader del 15.6.1994 e del 14.04.2000 compatibili
con la propria natura giuridica.
Art. 4 - Associati
Possono essere membri dell'Associazione le persone fisiche, le società,
gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono
documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico
e di nuove tecnologie ed i cui apporti siano utili all'ottenimento dello
scopo associativo.
L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione
previa domanda degli aspiranti e condizionata al versamento della quota
associativa al momento dell'adesione.
Il Consiglio di Amministrazione comunicherà alla prima assemblea
utile i nominativi degli associati di cui è stata deliberata l'ammissione,
affinché l'Assemblea la confermi con propria deliberazione. Il rapporto
associativo decorre, comunque, tra l'associazione ed il nuovo associato
dalla data della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione.
Le quote dovute dagli associati si distinguono in:
Quote associative, da versare al momento dell'adesione all'Associazione;
Quote di contribuzione, da versare annualmente a fronte delle spese di gestione
dell'Associazione.
La quota associativa di adesione ammonta a lire 2.000.000.= (duemilioni),
pari a euro 1.032,91, e potrà essere modificata con deliberazione
dell'Assemblea degli associati.
Le quote di contribuzione alle spese di gestione sono stabilite annualmente
dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, anche in misura differenziata
tra i diversi associati in relazione al diverso grado di fruizione dei servizi
resi dall'Associazione.
Gli associati possono recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso
deve essere comunicata per iscritto al presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione e ha effetto con la scadenza dell'anno in corso, purché
sia presentata almeno tre mesi prima di detta scadenza. Gli associati che
avranno presentato la dichiarazione di recesso oltre il predetto termine,
saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento
della quota annuale di contribuzione alle spese di gestione dell'associazione.
Art. 5 - Perdita della qualità di Associato
La qualità di associato non è trasmissibile. Essa si perde
per decesso, oltre che per recesso o estinzione dell'ente associato, nonché
per esclusione dell'associato per gravi motivi.
Sono gravi motivi la morosità o l'incompatibilità. Si ha morosità
quando un associato non provvede al versamento della quota associativa,
delle quote annuali di contribuzione e delle altre somme eventualmente dovute
all'Associazione, nei termini stabiliti. Si ha incompatibilità quando
le azioni o dichiarazioni di un associato siano in grave contrasto con le
finalità dell'Associazione o rechino grave pregiudizio al loro perseguimento.
L'esclusione per morosità e per incompatibilità è proposta
dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli associati che delibera
in merito ai sensi dell'art. 24 del codice civile.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere le
quote associative e le quote di contribuzione versate, né hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa versata dall'associato
receduto o escluso o comunque cessato si accresce proporzionalmente a quelle
degli altri associati.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea degli associati;
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente dell'Associazione;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tali organi, una volta scaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni
sino alla nomina dei nuovi, garantendo, per l'organo di amministrazione,
l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultino urgenti ed
improrogabili per la vita dell'Associazione.
Art. 7 - Assemblea degli associati
L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed
in regola con il versamento delle quote. In ogni caso ne fa parte anche
il Presidente dell'Associazione, di cui all'art. 17. Le deliberazioni validamente
assunte dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati, anche per
gli assenti e i dissenzienti.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dall'ammontare
della quota associativa di adesione versata.
Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione
almeno due volte l'anno entro i termini previsti per l'adozione del bilancio
preventivo e del bilancio consuntivo, mediante lettera raccomandata, telegramma
o mezzo telematico, diretta a ciascun associato ed inviata almeno otto giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine
può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve contenere l'ordine
del giorno.
L'ordine del giorno, in caso di necessità ed urgenza, può
essere integrato sino a 24 ore prima dell'adunanza, dandone avviso agli
associati a mezzo telegramma, telex o telefax. L'Assemblea deve pure essere
convocata quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno
un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C..
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o anche fuori della
sede purché nel Triveneto.
Art. 9 - Funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote associative
di adesione all'Associazione, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,
sulla nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri componenti il
Consiglio di Amministrazione, sulla nomina del Collegio dei Revisori, sulle
modifiche dello Statuto, sulla proroga o lo scioglimento dell'Associazione
e sulla devoluzione del patrimonio, sulla esclusione degli associati, sulla
responsabilità degli amministratori e dei revisori; delibera, altresì,
in merito ad eventuali regolamenti per il proprio funzionamento. L'Assemblea
può determinare un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione;
essa infine delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o
per statuto e su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Consiglio
di Amministrazione.
Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e partecipare alle deliberazioni
della stessa tutti gli associati in regola con il pagamento della quota
associativa di adesione e delle quote annuali di contribuzione alle spese
di gestione dell'Associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato, anche se membro
del Consiglio di Amministrazione, tranne che, in questo caso, per l'approvazione
dei bilanci preventivi e consuntivi e per le deliberazioni in merito a responsabilità
di Consiglieri di amministrazione. Ciascun associato non può ricevere
più di una delega.
Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce;
in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Segretario-Direttore
di cui all'art. 21, se nominato, presenzia alle sedute e funge da Segretario
dell'Assemblea.
In caso contrario, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante;
ove necessario, il Presidente nomina altresì due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di regolare i lavori dell'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
dell'Assemblea e dal Segretario.
Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze
previste dall'art. 21 C.C.. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano loro responsabilità,
gli associati che sono anche amministratori non hanno voto.
Art. 13 - Consiglio di Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto dal Presidente dell'Associazione e da un minimo di 2 ad un massimo
di 8 altri membri eletti dall'Assemblea degli associati anche al di fuori
del proprio ambito.
I membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di partners economici
ed associazioni devono costituire almeno la metà dei componenti del
consiglio medesimo.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione,
l'Assemblea procede alla nomina del sostituto.
Il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla
scadenza prevista per il suo predecessore.
Qualora, in relazione ai benefici ed ai contributi ottenibili per la realizzazione
degli interventi inclusi nel progetto Leader di cui all'art. 3, l'Associazione
debba nominare un soggetto "capofila" o un responsabile amministrativo
e finanziario ed esso (se persona fisica) o il suo legale rappresentante
(se ente) non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà
partecipare, su invito del Presidente dell'Associazione, ai lavori del Consiglio,
con funzioni tecnico-consultive.
Art. 14 - Vice Presidente e compensi del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Vicepresidente.
L'Assemblea, ai sensi dell'art. 9, può stabilire un compenso per
i membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente
dell'Associazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la predisposizione
del bilancio preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente
dell'Associazione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su
apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario-Direttore
di cui all'art. 21; in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, il Presidente
nomina un Segretario verbalizzante.
Art. 16 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione,
determina annualmente, sulla base del bilancio preventivo, le quote di contribuzione
alle spese di gestione dell'Associazione dovute dagli associati ed è
investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quanto riservato alla competenza
dell'Assemblea.
Esso procede pure all'assunzione dei dipendenti ed impiegati ed alla nomina
del Segretario-Direttore di cui all'art. 21, determinandone la retribuzione,
e approva eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione,
la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni
di carattere gestionale ad uno o più dei suoi componenti, determinando
i limiti della delega.
Non possono essere delegate le attribuzioni in materia di bilanci preventivi
e consuntivi dell'Associazione, di determinazione delle quote annuali di
contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione, di assunzione di
dipendenti e impiegati e di nomina del Direttore di cui all'art. 21.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in via d'urgenza e
salva ratifica sulle questioni di competenza dell'Assemblea degli associati,
ad esclusione della nomina del Presidente dell'Associazione e degli altri
componenti del Consiglio stesso di nomina assembleare, delle modifiche statutarie,
della proroga e dello scioglimento dell'Associazione e della devoluzione
del patrimonio; la ratifica deve avvenire entro 60 giorni a pena di decadenza.
Art. 17 - Presidente dell'Associazione
Il Presidente dell'Associazione è nominato ogni tre anni, in occasione
della nomina dei consiglieri di amministrazione, dall'Assemblea nel proprio
seno o scelto al di fuori dei componenti dell'Assemblea stessa. Egli convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e ne determina
l'ordine del giorno; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige l'attività dell'Associazione.
Nei casi di urgenza il Presidente dell'Associazione può esercitare
i poteri del Consiglio di Amministrazione. Gli atti del Presidente dell'Associazione
assunti coi poteri del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti a ratifica
di quest'ultimo nella prima seduta.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue
funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente del Consiglio
di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo,
le funzioni del Presidente dell'Associazione sono temporaneamente esercitate
dal Consigliere di amministrazione più anziano d'età.
Art. 18 - Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori
dei Conti costituito da tre membri nominati per un triennio dall'Assemblea
degli associati.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigono una relazione ai bilanci preventivi e consuntivi annuali, accertano
la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
dell'associazione; essi possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo. I Revisori dei conti devono essere
invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
L'Assemblea sceglie tra essi il Presidente del Collegio.
L'Assemblea nomina, inoltre, due Revisori supplenti.
Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) dalle quote associative di adesione versate dagli associati, che costituiscono
il fondo di dotazione. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a lire 58.000.000.=
(cinquantottomilioni), pari a euro 29.954,50. Ogni successiva variazione
del fondo di dotazione a seguito di nuove adesioni non comporta modificazione
dello statuto associativo;
b) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle leggi
vigenti in materia.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote annuali di contribuzione alle spese di gestione dell'Associazione
determinate dal Consiglio di Amministrazione;
b) dagli introiti derivanti dalla organizzazione di manifestazioni o dalla
partecipazione ad esse;
c) dalle sovvenzioni disposte in attuazione del progetto Leader a livello
comunitario, statale, regionale o sub-regionale, nonché da ogni altro
contributo o finanziamento pubblico o privato a ciò finalizzato,
proveniente da soci o da terzi;
d) da ogni altra entrata, comprese quelle derivanti dall'esercizio di attività
di natura commerciale esercitate per il raggiungimento degli scopi associativi
e gestite con contabilità separata dalla contabilità istituzionale.
Art. 20 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea entro il
30 novembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio; allo stesso vanno allegati una relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio
dei Revisori dei Conti che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso
la sede dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea
degli associati affinché questi possano prenderne visione.
Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo sono
reinvestiti nella realizzazione delle iniziative dell'Associazione così
come previste dal precedente Art. 3.
Finché dura l'Associazione, è vietata la distribuzione agli
associati degli avanzi di gestione nonché la ripartizione fra gli
associati del fondo di dotazione e delle altre riserve costituenti il patrimonio
netto dell'associazione stessa.
Art. 21 - Direttore
L'Associazione può disporre di proprio personale eventualmente messo
a disposizione dagli associati.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorra l'opportunità,
può nominare un Segretario-Direttore il quale funge da Segretario
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fornisce assistenza e
consulenza giuridico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, collabora
con il Presidente dell'Associazione nell'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e nella predisposizione
degli schemi di bilancio, coordina in generale l'attività amministrativa
e contabile dell'Associazione e compie, inoltre, gli atti a rilevanza esterna
che dal Presidente dell'Associazione gli siano demandati.
Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio.
Qualora l'Assemblea degli associati non deliberi in merito alla devoluzione
del patrimonio residuo, questo verrà devoluto ad enti che perseguono
fini analoghi.
Art. 23 - Soluzione di controversie
Ogni controversia tra gli associati o tra essi e l'associazione e gli organi
di questa, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri patti eventualmente conclusi, dai deliberati degli
organi sociali, salvo i casi di inderogabile competenza dell'Autorità
Giudiziaria, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale irrituale che
provvederà senza formalità di procedura e la sua decisione
verrà assunta come accordo transattivo tra le parti.
Qualora la disputa coinvolga due sole parti, il Collegio arbitrale sarà
composto da due arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti, più
un terzo arbitro da nominarsi in comune accordo dai primi due o, in caso
di disaccordo, da parte del Presidente del Tribunale di Venezia, il quale
provvederà altresì alla nomina dell'arbitro per quella parte
che rimanga inattiva ed a semplice richiesta dell'altra parte.
Nel caso di controversia coinvolgente più di due parti, il Collegio
sarà composto da tanti arbitri quante siano le parti in lite ed uno
o due arbitri saranno in aggiunta nominati di comune accordo dagli Arbitri
scelti dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale
di Venezia, di modo che in ogni caso il Collegio risulti formato dal minor
numero dispari possibile di arbitri. Anche in questo caso il Presidente
del Tribunale provvederà altresì alla nomina dell'arbitro
o degli arbitri per quelle parti che rimangono inattive ed a semplice richiesta
di una qualunque delle altre parti.
Il Collegio dovrà deliberare entro il termine di 90 giorni dalla
sua costituzione, disponendo altresì sull'onere delle spese per il
suo funzionamento.
Art. 24 - Rinvio alle leggi vigenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano piena
ed integrale applicazione le norme in materia contenute nel C.C. e nelle
Leggi vigenti.
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Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2007